Statuto
Statuto dell'associazione APB.
Denominazione - Sede - Durata.
Art.1) - E' costituita con atto pubblico l'Associazione: "A.P.B. - Associazione Psicologi Bassanesi".
Essa è a carattere scientifico-culturale e professionale.
Art.2) - La sede dell'Associazione è situata in Bassano del Grappa, provvisoriamente in via Travettore, 75.
Art.3) - L'associazione ha lo scopo di promuovere la valorizzazione delle discipline psicologiche anche nel loro aspetto applicativo, di curare gli aspetti della formazione professionale dello psicologo, di realizzare iniziative atte a garantire la dignità professionale anche con azioni legali, se deliberate dall'Assemblea dei soci.
Patrimonio ed esercizi sociali.
Art.4) Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art.5) - L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Soci.
Art.6) - Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, dall'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio, che sono in possesso di laurea in psicologia e risiedono o svolgono attività lavorativa o gravitano per interessi culturali nel territorio bassanese.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art.7) - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.
Amministrazione.
Art.8) - L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a otto membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art.9) - Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente; un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.
Art.10) - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.11) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso produce pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art.12) - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberanti dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio; salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Assemblee.
Art.13) - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 28 Febbraio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C.
Art.14) - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art.15) - Hanno diritto di intervenire nell'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Non è prevista la delega.
Art.16) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.17) - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.
Collegio dei Revisori.
Art.18) - La gestione della Associazione è controllata da un Collegio diRevisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Scioglimento.
Art.19) - lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Controversie.
Art.20) - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Assemblea o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bon et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.